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Credibilità minorile e abuso sessuale: tra perizia psicologica e norme di diritto italiano



1. Introduzione


Nei casi di abuso sessuale su minori (ASM), la credibilità del racconto infantile rappresenta spesso l’elemento cruciale nel giudizio penale. Tuttavia, dobbiamo riconoscere una verità essenziale: non esistono test “definitivi” e standardizzati per stabilire se un minore stia dicendo la verità. Jean Undeutsch, pioniere nel campo dell’analisi della credibilità testimoniale, ammoniva già negli anni ’80 che «i sinceri racconti di eventi reali differiscono qualitativamente da quelli inventati» — un’ipotesi fondamentale che ha portato allo sviluppo del CBCA. Tuttavia, persino oggi, a più di quattro decenni di distanza, continuiamo a confrontarci con limiti significativi, tra cui l’influenza dell’età, la variabilità culturale e gli stessi processi evolutivi della memoria infantile.

Un'analisi sistematica pubblicata nel 2024 evidenzia che il CBCA dispone di una buona affidabilità inter-valutatore, ma emergono criticità quali falsi negativi e variabilità tra criteri cognitivi e motivazionali, con una variabilità sostanziale nei risultati a seconda del contesto e dell’età del minore. Inoltre, la peculiarità dell’età del bambino si rivela un fattore determinante: più il minore è piccolo, più i punteggi CBCA tendono a essere bassi, a prescindere dall’accuratezza del suo racconto — e l’effetto doveva essere sempre contestualizzato con attenzione clinica. Accanto a questo, la disparità culturale è un’altra componente essenziale: studi incrociati dimostrano che criteri come la quantità di dettagli o l’espressione emotiva variano sensibilmente da cultura a cultura, richiedendo un approccio metodologicamente sensibile .

I bambini non mentono necessariamente per inganno, ma spesso per autodifesa, timore o perché influenzati da ambienti traumatici. Il ritardo nel raccontare, presente nel 60–70% dei casi, complica ulteriormente la ricostruzione storica, così come il supporto o la pressione familiare — laddove un figlio è più propenso a parlare se percepisce protezione materna, o al contrario tace se avverte ambivalenza o calo di fiducia .

Nel mio ruolo di Consulente Tecnico (CT) in diversi processi penali, ho osservato come il CBCA possa offrire elementi significativi, ma mai conclusivi. Ricordo il caso di una bambina di 9 anni che mi è stata affidata durante una procedura di incidente probatorio: nonostante soddisfacesse molti criteri CBCA (dettagli sensoriali, memoria episodica, interazioni contestuali), la sua giovane età e una forte influenza culturale della famiglia d’origine richiedevano cautela nell’interpretazione. Ho evidenziato al giudice l’importanza di non considerare un punteggio CBCA basso come indice di falsità, ma come potenziale espressione della fase evolutiva e dell’ambiente di appartenenza.

In un altro caso, un adolescente di 14 anni, inizialmente reticente, ha sbloccato il suo racconto in presenza di una figura materna empatica: il contrasto tra il primo e il secondo resoconto ha mostrato chiaramente il ruolo decisivo del supporto affettivo nel consentire al minore di esprimersi con maggiore ricchezza narrativa e coerenza.


2. CBCA: uno strumento con limiti ben definiti


Il Criteria-Based Content Analysis (CBCA), ideato da Jean Undeutsch e perfezionato da Steller e Köhnken, rimane lo strumento più diffuso nei tribunali per inferire la veridicità nei racconti di abuso sessuale su minori. Basato su 19 criteri (come dettagli spaziale‑temporali, coerenza interna, espressioni emotive autentiche), il CBCA fa parte del più ampio Statement Validity Assessment (SVA). Tuttavia, non è infallibile.


Un studio italiano del 2011, condotto dal reparto di Neuropsichiatria Infantile della Sapienza, ha evidenziato che i bambini più grandi tendono a ottenere punteggi CBCA più elevati, non tanto per la maggiore veridicità, quanto per la loro migliore capacità narrativa — un elemento che rischia di sovrastimare la credibilità a discapito dei più piccoli .

In un recentissimo procedimento penale ho potuto ben rilevare il rischio di affidarsi esclusivamente al CBCA. La CTU propostoa sosteneva la credibilità della bambina di 11 anni basandosi su un CBCA "positivo" (dettagli, coerenza, emozione). Tuttavia, il CTP della difesa ha criticato l’uso improprio dello strumento, evidenziando l'influenza dell’età e della familiarità narrativa. In aula, ho evidenziato come il test non tenga conto del ritardo nella denuncia (80 giorni), della presenza di una narrazione mediata dal contesto familiare e del fatto che la bambina provenisse da una comunità multiculturale. Ho richiesto integrazione con tecniche like lo Statement Validity Analysis (SVA) e l'analisi del linguaggio sensoriale. Solo adottando un’integrazione analitica più ampia — combinando CBCA, SVA e analisi sensoriale — si è potuta formulare una valutazione equilibrata e rispettosa dei singoli limiti contestuali.


Da ciò, sicuramente il CBCA resta uno strumento importante, ma non è né oggettivo né completo:

  • Età: i bambini più grandi “performano” meglio sul test, non sempre perché dicono la verità .

  • Contesto culturale: in assenza di sensibilità interculturale, criteri standard possono indurre a interpretazioni indebite .

  • Metodo integrato: CBCA deve essere combinato con SVA, analisi sensoriale e valutazione della disclosure (ritardo, ambiente familiare) per una perizia equilibrata.


Vantaggio CBCA

Limite e necessità di integrazione

Metodo strutturato e ampiamente accettato

Rischio di falsi negativi in bambini molto giovani o con alta fantasia narrativa

Valido se applicato correttamente

Effetto dell’età e dell’istruzione sui risultati

Base utile per SVA e tecniche correlate

Influenza culturale significativa




3. Fattori che complicano la valutazione della credibilità testimoniale


Oltre ai già evidenziati limiti del CBCA, diversi altri fattori influenzano in modo determinante la valutazione della veridicità delle testimonianze nei casi di abuso su minori. Il CT psicologo deve considerare questi elementi con approccio multidimensionale e stratificato:

3.1. Ritardo nella disclosure


La letteratura internazionale sostiene che nel 60–70 % dei casi di abuso la denuncia avviene dopo un periodo significativo. Questo ritardo compromette la nitidezza narrativa del minore, rendendo più labili le memorie e aumentando i rischi di distorsione, omissioni o alterazioni inconsce. Un primo resoconto può apparire più povero di dettagli, un secondo più ricco, ma non necessariamente più veritiero (fonte: meta-review su disclosure).

Come CTP, ho affrontato casi dove una testimonianza inizialmente scarna, successivamente integrata, ha sollevato dubbi su consistenza e coerenza temporale, spostando il peso della valutazione verso criteri clinici (trauma processing, ripetizioni in seduta, etc.).


3.2. Supporto o pressione familiare


Il supporto materno ha un effetto protettivo sulla disclosure: bambini con madri sensibilmente coinvolte mostrano tassi del 63 % di testimonianze, contro il 17 % senza supporto coinvolto. La mancanza di supporto può portare a ritrattazioni o blocchi, mentre una pressione eccessiva può indurre narrazioni conformi alle aspettative degli adulti.

A questo proposito, in un caso concreto, il minorenne ha modificato la sua versione in seguito a pressioni familiari; in CT ho evidenziato al giudice l’instabilità del racconto e proposto approfondimenti con colleghi di psichiatria infantile.


3.3. Contagio dichiarativo


Nei casi di abuso collettivo o in contesti di narrazioni simili tra minori dello stesso ambiente, si può verificare il fenomeno del “contagio dichiarativo”: le testimonianze si influenzano a vicenda, generando falsi ricordi condivisi.

Episodi come quello di Rignano Flaminio mostrano come bambini possono conformarsi al racconto dominante, distorcendo il resoconto iniziale. Come CT, ho fatto emergere che le incongruenze tra minori riflettevano non tanto storie vere, quanto più una narrazione "pillolarizzata" dagli albi familiari e scolastici, richiedendo interviste individuali rigorose e protette.

3.4. Caratteristiche mnestiche infantili


La memoria infantile è ricostruttiva e facilmente suggestionabile, soprattutto davanti a domande suggestive. Studi, tra cui quelli su scale di suggestibilità come Ceci & Bruck, evidenziano che domande ripetute oppure formulate erraticamente possono condurre a falsi ricordi e neologismi. In un caso, il bambino rispondeva in modo ‘automatico’ a domande severe; ho riferito la necessità di modificare l’approccio comunicativo, con uso di linguaggio age-appropriate e interviste narrative libere, depotenziando fattori suggestivi.


3.5. Età, familiarità e CBCA


Studi (2005, 2024) dimostrano che i bambini più grandi ottengono punteggi CBCA più alti, indipendentemente dalla veridicità narrativa, riflettendo una maggiore competenza espressiva, non una testimonianza autentica.Similmente, l’esperimento di Blandon-Gitlin et al. (2005) conferma che la familiarità dell’evento influisce sui punteggi, più del contenuto reale.Una bambina di 12 anni, ad esempio, ha narrato un evento familiare con piena proprietà di linguaggio; pur con CBCA "buono", ho evidenziato al giudice l’effetto di familiarità, suggerendo l’integrazione con lo Statement Validity Assessment (SVA) e valutazione psico-dinamica.


Riepilogo delle criticità

Fattore

Effetto sulla valutazione testimoniale

Ritardo nella disclosure

Riduzione dei dettagli, rischio di memoria distorta

Supporto familiare

Pressione o coraggio influenzano il contenuto narrativo

Contagio dichiarativo

Storie comuni, falsi ricordi collettivi

Memoria infantile

Suggeribilità, ricostruzione errata dei fatti

Età

Sovrastima credibilità con CBCA per bambini più grandi

Familiarità evento

Effetti su punteggio CBCA indipendenti dalla verità degli eventi


4. Normativa italiana e linee guida operative


L'operato del Consulente Tecnico Psicologo (CTP) in casi di abuso sessuale su minori si sviluppa all'intersezione tra metodo scientifico e normativa giuridica. In Italia, diversi riferimenti legali e tecnici regolano la valutazione delle dichiarazioni infantili. Vediamo i principali.


4.1 Carta di Noto – aggiornamento 2002 & 2011


La Carta di Noto è la pietra miliare delle buone pratiche: un protocollo interdisciplinare redatto da psicologi, magistrati e forensi. L’aggiornamento del 2002 e quello del 2011 (Siracusa) impongono:

  1. Interventi affidati a professionisti specificamente formati;

  2. Videoregistrazione obbligatoria dei colloqui con il minore;

  3. Utilizzo di strumenti evidence-based;

  4. Distinzione tra ruolo dell’esperto e funzione terapeutica;

  5. Protezione del minore da suggestioni e contaminazioni dichiarative


In particolare, l’esempio emblematico del caso Rignano Flaminio ha evidenziato il rischio di contagio dichiarativo: bambini intervistati separatamente hanno costruito un racconto condiviso non corrispondente alla realtà. La Cassazione ha riconosciuto il mancato rispetto della Carta come causa decisiva della sentenza di assoluzione.

4.2 Protocollo di Venezia (2007)

Il Protocollo amplia le indicazioni della Carta per i casi di abuso collettivo:

  • Richiama la registrazione audiovisiva e i criteri per valutare contagi tra minori;

  • Sottolinea i conflitti di interesse: gli esperti non devono avere rapporti terapeutici con il minore;

  • Garantisce il rispetto della dignità, riservatezza e dignità del minore


4.3 Convenzione di Lanzarote e L. 172/2012


Con la Legge n. 172 del 1 ottobre 2012, l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa di Lanzarote (2007). Questa norma:

  • Introduce l’obbligo, in fasi investigative e incidenti probatori, di avvalersi dell’ausilio di esperti psicologi o psichiatri infantili

  • Rafforza la protezione del minore in termini penalistici e civili.


4.4 Codice di Procedura Penale


Gli articoli 196 c.p.p. (capacità a testimoniare) e 498 c.p.p. (testimonianze minorili) affidano al CT una funzione valutativa, ma non decisionale sulla verità. Spetta al Giudice – eventualmente supportato dai CT – valutare la compatibilità tra testimonianza e fatti.


4.5 Applicazione in sede forense: un caso


In un recente procedimento penale, il CTU aveva ottenuto un CBCA "positivo" per il minore, sostenendo che ciò valesse come prova di veridicità.

In qualità di l CTP della difesa ho rilevato che l’indagine ignorava:

  • Mancata videoregistrazione obbligatoria (violazione Carta di Noto);

  • Nessun approfondimento del ritardo nella disclosure (65 giorni);

  • Ignorato il possibile contagio dichiarativo tra minori testimoni.

  • Assenza di Ipotesi Alternative

  • Troppo esiguo il numero di colloqui effettuati e assenza dell’analisi diagnostica del sistema familiare

In aula, il giudice ha accolto le mie opposizioni analitiche richiamando la mancata aderenza alla Carta di Noto e la necessità di una perizia multidimensionale


4.6 Riepilogo degli obblighi normativi


Fonte normativa

Principi fondamentali

Carta di Noto

Formazione, registrazione videografica, separazione ruoli, protezione del minore

Protocollo di Venezia

Protezione nei casi collettivi, registrazione, prevenzione contagi

L. 172/2012 Lanzarote

Coinvolgimento obbligatorio di CT specialisti nelle indagini

Codice di Procedura

Delegato al CT valutazione, non decisione; compiti di verifica under art. 196, 498 c.p.p.


3. Fattori che complicano la valutazione della credibilità testimoniale


Oltre ai limiti del CBCA già segnalati, numerosi altri fattori influenzano la valutazione della veridicità nei racconti di abuso su minori. Il CT psicologo deve operare con un approccio clinico-giuridico attento, stratificato e sensibile:

🔹 3.1 Ritardo nella disclosure


Tra il 60 e il 70% dei casi di abuso viene denunciato con ritardo. Questo gap temporale erode la memoria, rendendo il resoconto più povero di dettagli o incoerente. In qualità di CT, ho affrontato processi in cui un racconto inizialmente vago, successivamente integrato, sollevava dubbi: ho introdotto competenze cliniche per valutare strutture narrative, coerenza affettiva e componenti traumatiche non verbali, notando che il semplice punteggio CBCA non era sufficiente.


🔹 3.2 Supporto o pressione familiare

Quando esiste un coinvolgimento materno empatico, si osservano tassi di disclosure attorno al 63 %, mentre in presenza di atteggiamenti freddi o critici scendono al 17 %

🔹 3.3 Contagio dichiarativo

In contesti di abuso collettivo, il fenomeno del “contagio dichiarativo” emerge quando testimonianze si conformano a storie condivise. Il celebre caso di Rignano Flaminio — preso in esame e annotato nella Carta di Noto — documenta una narrazione costruita collettivamente senza fondamento reale ([turn0search3], [turn0search13]). Come CT ho imposto interviste separate, non suggestive, analizzando la ricorrenza di formule narrative comuni tra i minori.

🔹 3.4 Memoria infantile e suggestionabilità

Studi dimostrano che i bambini sono particolarmente vulnerabili a domande suggestive, che possono generare falsi ricordi. Il loro racconto è ricostruttivo, non fotocamera, e spesso inadeguato a contesti giudiziari rigidi ([turn0search9]). In un processo, ho registrato la ricorrente risposta ripetitiva della bambina a domande suggestive e ho segnalato necessità di audit interviste narrative libere, valutando il grado di suggestione.

🔹 3.5 Influenza di età e familiarità sull'efficacia del CBCA

Studi (2005, 2024) indicano che i bambini più grandi ottengono punteggi CBCA più alti, non necessariamente perché dicono la verità, ma per maggiore abilità narrativa ([turn0search6], [turn0search18]). Inoltre, la familiarità con l’evento può innalzare il punteggio, anche se non è un’esperienza vissuta ([turn0search20]).

👩‍⚕️ Caso clinico specifico: una minore di 12 anni ha parlato di un episodio familiare consolidato, ottenendo un CBCA “positivo”. Ho evidenziato all’aula che si trattava di narrativa esperta e non per forza veritiera, proponendo strumenti integrativi come lo Statement Validity Assessment (SVA) e un’analisi psico-dinamica della motivazione alla narrazione.


5. Il ruolo del Consulente Tecnico Psicologo (CT) nella valutazione della credibilità minorile

5.1 Deontologia e formazione professionale

In Italia, lo psicologo forense che assume il ruolo di CTU o CTP deve integrare formazione psicodiagnostica, psicologia giuridica e deontologia, così come descritto da Guglielmo Gulotta, uno dei massimi esperti italiani. Egli afferma che il CT deve “essere scienziato e umanista, capace di muoversi nel linguaggio del diritto senza perdere la propria neutralità”.In linea con la psicologia forense definita dalla normativa italiana, il CT deve avere almeno 3 anni di esperienza post-abilitazione e formazione specialistica in psicologia giuridico-forense


5.2 Compiti principali del CT


Il Consulente Tecnico ha responsabilità delicate e complesse:

  • Valutazione della capacità a testimoniare: analizza sviluppo cognitivo, emotivo e linguistico del minore, senza determinare la verità dei fatti (art. 196 c.p.p.).

  • Analisi della credibilità: valuta racconto e contesto (CBCA, SVA, età, cultura, ritardo, contagio) con rigore metodologico.

  • Interviste protette: conduce incontri con modalità child-friendly, in spazi protetti, riducendo suggestione e stress

  • Redazione di perizia integrata: espone evidenze, limiti, metodo, fornendo chiarezza al giudice, secondo art. 498 c.p.p.

  • Partecipazione al contraddittorio: difende le proprie scelte metodologiche nel giudizio, restando neutrale ma autorevole it.wikipedia.org.

6. Implicazioni operative, organizzative e politiche


6.1 Operatività clinica e multidisciplinare

Per garantire accuratezza e protezione del minore:

  1. Cooperazione interprofessionale: CT, neuropsichiatri, pediatri forensi e magistrati collaborano in centri dedicati (es. modelli Barnahus)

  2. Standardizzazione training: formazione continua su CBCA, SVA, protocolli NICHD e strumenti interculturali .

  3. Spazi e processi child-friendly: interviste eseguite in sale protette, con videoregistrazione, presenza di figure di fiducia, limitazione ripetizioni (Protocollo Venezia) .

6.2 Impatti normativi e di politica pubblica

  1. Istituzione di presidi specialistici: centri di ascolto protetto del minore, come i modelli Barnahus, permettono un’unica intervista raccolta da team multidisciplinari, rispettando i diritti processuali e difensivi .

  2. Legislazione supportiva: applicazione puntuale della Convenzione di Lanzarote, nel rispetto delle direttive UE su diritti e protezione dei bambini.

  3. Linee guida internazionalmente allineate: in Italia, è cruciale adeguarsi a standard tabellari europei (European Association of Psychology & Law, NICHD), per uniformare criterio e contenuto di valutazioni minorili

  4. Formazione obbligatoria: magistrati, avvocati e CT psicologi devono ricevere formazione su metodi di intervista, dinamiche emozionali infantili e limiti del CBCA (es. modalità child-friendly, suggestione) .


6.3 Conclusioni

Occorre ridefinire il sistema per il quale:

  • Il CT psicologo agisca come esperto scientifico e clinico, garante della neutralità, nella cornice normativa.

  • Il percorso minorile sia unico, non ripetitivo, sicuro e rispettoso, con strumenti video e multispecialistici.

  • La formazione professionale diventi obbligatoria per ogni attore coinvolto nel processo.

Un progetto politico efficace per proteggere i minori non può prescindere da centri di ascolto integrati, formazione continua, e da standard metodologici condivisi, che rendano la testimonianza infantile non un elemento di incertezza processuale, ma uno strumento di tutela, credibile e trasparente.

La valutazione della credibilità nei casi di abuso su minori è una sfida complessa, dove la certezza assoluta è un mito e la realtà si disvela in nuanced zones di incertezza. Il CBCA, pur valido, non basta da solo; è necessario inserirlo in un contesto metodologico ampio che includa SVA, valutazione sensoriale, contesto familiare e culturale, ritardo nella disclosure e prevenzione del contagio dichiarativo.

Il Consulente Tecnico Psicologo (CT), nei suoi percorsi peritali, deve quindi operare con rigore scientifico, umanità e piena aderenza normativa. Il rispetto di Carta di Noto, Protocollo di Venezia, Convenzione di Lanzarote e norme penali (art. 196 e 498 c.p.p.) non è un optional, ma il presupposto per una perizia che sia al tempo stesso clinicamente affidabile e giuridicamente valida.

La Giurisprudenza e il parlamento tecnico-scientifico stanno avviando una modernizzazione che chiede:

  1. Formazione specialistica continua, in ambito psicodiagnostico e psicologia forense;

  2. Interventi multidisciplinari in strutture modello come i Barnahus;

  3. Legislazione coerente con la protezione del minore e gli standard europei;

  4. Centri di ascolto protetti (audit) con protocolli standardizzati.

Occorre, quindi, garantire che ogni racconto infantile non diventi una fonte di incertezza o indebite conseguenze, ma si trasformi in strumento di tutela concreta, capace di conciliare competenza, empatia e giustizia.

Immaginiamo un futuro in cui ogni bambino, con il suo racconto fragile ma carico, trovi un sistema che lo ascolta, lo protegge, e lo accompagna verso la verità senza violare la sua infanzia. Dove scienza e cuore, metodo e empatia, conoscenza e protezione convergono per far sì che la testimonianza infantile non sia un percorso traumatico, ma un tratto di speranza, giustizia e cura.


 
 
 

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