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Certificati vs. Consulenze. Il regime di validità e le criticità deontologico-giuridiche della certificazione psicologica surrogata nell'ordinamento forense italiano


L’attuale panorama della prassi giudiziaria italiana evidenzia un fenomeno di crescente rilevanza che vede la certificazione clinica o la relazione psicologica breve utilizzate come strumenti surrogati della Consulenza Tecnica di Parte (CTP). Questa tendenza, mossa prevalentemente da ragioni di contenimento dei costi processuali e di semplificazione dell'iter istruttorio, solleva complesse questioni di ordine legale, deontologico e metodologico. La prassi in questione si inserisce in un solco dove la figura dello psicologo curante viene spesso forzata a ricoprire un ruolo improprio di testimone esperto, eludendo i costi e le garanzie procedurali tipiche della consulenza tecnica formale. Per comprendere se tale prassi sia legalmente strutturata e deontologicamente sostenibile, è necessario un esame trasversale che integri la normativa codicistica, la giurisprudenza di legittimità e gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).


Inquadramento normativo e distinzioni concettuali degli atti professionali


La distinzione tra certificato clinico, relazione psicologica e consulenza tecnica non è di natura meramente terminologica, ma attiene alla finalità dell’atto, al contesto di emissione e al valore probatorio che l'ordinamento vi attribuisce. In ambito forense, l'equivoco nasce spesso dalla sovrapposizione tra l'attività clinica (orientata alla diagnosi e alla cura) e l'attività forense (orientata alla valutazione per fini giudiziari).


Tipologie di atti e natura giuridica


Il certificato psicologico è un atto che attesta fatti o stati psicologici direttamente constatati dal professionista nell'esercizio della propria attività. Se emesso da un libero professionista, esso ricade nella categoria della scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile. Tale natura implica che il documento faccia prova unicamente della provenienza delle dichiarazioni da chi lo ha sottoscritto, ma non della veridicità intrinseca del suo contenuto scientifico o della ricostruzione dei fatti in esso riportata.  

Al contrario, la Consulenza Tecnica di Parte (CTP) è un atto difensivo a contenuto tecnico, finalizzato a supportare le tesi di una parte nel processo, spesso attraverso il monitoraggio critico dell'operato del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). La differenza di costo tra questi atti è significativa e costituisce il motore della prassi elusiva segnalata.  

Tipologia di Atto

Finalità Primaria

Regime Giuridico

Costo Indicativo (Nomenclatore)

Valore Probatorio

Certificato Clinico

Attestazione di stato psicopatologico/trattamento

Scrittura Privata (se libero prof.)

€ 35,00 - € 80,00

Indizio / Argomento di prova

Relazione Psicologica

Sintesi clinica e diagnostica analitica

Scrittura Privata / Atto Pubblico

€ 65,00 - € 155,00

Documento valutativo

Consulenza Tecnica (CTP)

Supporto tecnico-difensivo nel contraddittorio

Allegazione difensiva

€ 2.500,00 - € 5.000,00 [User Query]

Elemento di convincimento critico

Esame Psicodiagnostico

Valutazione complessa e strutturata

Atto professionale specialistico

€ 135,00 - € 465,00

Prova tecnica qualificata

 

L'analisi dei costi evidenzia come il ricorso al certificato permetta un risparmio che può superare il 95% rispetto a una CTP strutturata. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte ribadito che la parsimonia dei mezzi non può tradursi in un'elusione delle garanzie di affidabilità metodologica richieste dal processo.  


Il valore probatorio della certificazione psicologica nella giurisprudenza recente


Il quesito se sia legalmente possibile sostenere una tesi psicologica complessa attraverso un semplice certificato trova risposta nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Il principio cardine espresso dalla Suprema Corte è che la perizia stragiudiziale o la certificazione di parte, anche se asseverata da giuramento, non costituisce una prova vera e propria, bensì una mera allegazione difensiva.  


Il regime degli indizi e il libero convincimento del giudice


Secondo la sentenza n. 2980/2023 della Cassazione, la perizia di parte deve essere considerata solo come un indizio, equiparabile a qualsiasi documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questo significa che un certificato psicologico, per quanto firmato da un professionista abilitato, non ha la forza di dimostrare un fatto se non è corroborato da altri elementi o se non è sottoposto al vaglio del contraddittorio attraverso una CTU.  

La giurisprudenza amministrativa e civile concorda nel ritenere che il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura di atto difensivo. Di conseguenza, produrre un certificato clinico per dimostrare un danno psichico da maltrattamento senza una valutazione forense specifica espone la parte al rischio che tale documento venga scartato dal giudice con una motivazione anche sintetica, qualora lo ritenga inidoneo a superare la soglia della rilevanza probatoria.  


Il paradosso dello psicologo testimone: obblighi e inammissibilità


Un punto critico della strategia difensiva "low-cost" è l'idea che lo psicologo, una volta prodotto il certificato, possa essere chiamato a testimoniare gratuitamente o al costo di una semplice trasferta. Sebbene l'obbligo di testimoniare sia sancito dalla legge per ogni cittadino, l'uso dello psicologo come "testimone esperto" incontra limiti invalicabili nel Codice di Procedura Penale (CPP) e nel Codice di Procedura Civile (CPC).


Testimonianza sui fatti vs Apprezzamenti tecnici


L'articolo 194 del CPP stabilisce che il testimone deve essere esaminato su fatti determinati e non può esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. In ambito psicologico, questa distinzione è estremamente complessa. Lo psicologo curante può testimoniare di aver visto il paziente in una data certa e di aver riscontrato pianto o tremore (fatti), ma non può legittimamente esprimere valutazioni sulla capacità di intendere e volere o sulla dinamica causale di un presunto maltrattamento se non è stato investito del ruolo di consulente.  

La giurisprudenza chiarisce che la deposizione testimoniale che si risolva in un mero apprezzamento tecnico è inammissibile e priva di valore probatorio. Pertanto, il tentativo di bypassare il costo dell'esame testimoniale del consulente (che ha una tariffa specifica) citando lo psicologo clinico come testimone di fatto spesso si conclude con l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni più rilevanti ai fini della decisione.  


Il conflitto deontologico dello psicologo testimone


Lo psicologo chiamato in tribunale affronta un rischio elevato sotto il profilo del segreto professionale (Art. 11 CD) e dell'astensione (Art. 12 CD). Se lo psicologo è stato il terapeuta della persona, l'alleanza terapeutica è considerata incompatibile con il distacco necessario per rendere una testimonianza obiettiva.  

Scenario Testimoniale

Rischio Penale per lo Psicologo

Rischio Deontologico

Rifiuto di testimoniare

Reticenza (Art. 372 CP)

Nessuno (se giustificato da segreto)

Testimonianza senza consenso

Rivelazione segreto (Art. 622 CP)

Sanzione per violazione Art. 11 CD

Dichiarazioni valutative improprie

Falsa perizia (in analogia)

Sanzione per violazione Art. 3, 26 CD

 

In caso di convocazione, il professionista deve presentarsi ma ha il dovere di eccepire il segreto professionale, a meno che non vi sia un consenso scritto del paziente o un ordine esplicito del giudice che ravvisi una "giusta causa" nella necessità di accertamento della verità.  


Profili deontologici: l'analisi degli Articoli 3, 25, 31 e 32


Il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) ha delineato regole precise per evitare che la professione venga strumentalizzata a fini processuali. La violazione di queste norme costituisce illecito disciplinare, indipendentemente dall'efficacia dell'atto in tribunale.


Responsabilità e correttezza (Articolo 3)


Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Rilasciare un certificato "superficiale" sapendo che verrà utilizzato per sostenere tesi di maltrattamento senza aver svolto un'indagine forense accurata significa non valutare le conseguenze dell'uso improprio della propria influenza.  


Strumenti di diagnosi e limiti del mandato (Articolo 25)


L'articolo 25 impone allo psicologo di non usare impropriamente gli strumenti di diagnosi. In ambito forense, questo significa che la diagnosi clinica non può essere traslata automaticamente in ambito giudiziario senza considerare che le finalità dei due contesti sono diverse. Inoltre, lo psicologo deve comunicare i risultati regolando la comunicazione in relazione alla tutela psicologica dei soggetti, evitando che la documentazione possa recare pregiudizio al destinatario stesso.  


Consenso informato e minori (Articolo 31)


Uno dei casi più frequenti di sanzione disciplinare riguarda il rilascio di relazioni su minori su richiesta di un solo genitore. L'articolo 31 stabilisce che per prestazioni a minorenni è necessario il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. La prassi di alcuni avvocati di chiedere al genitore loro cliente di portare il bambino da uno psicologo per ottenere un "certificato di disagio" da usare contro l'altro genitore è una violazione gravissima che porta spesso alla sanzione della censura o della sospensione per lo psicologo compiacente.  


Distinzione tra committente e destinatario (Articolo 32)


Quando lo psicologo fornisce una prestazione richiesta da un committente (ad esempio, l'avvocato o un genitore) per un destinatario diverso (il cliente o il figlio), è obbligato a chiarire con le parti la natura e le finalità dell'intervento. Deve sempre tutelare prioritariamente il destinatario dell'intervento rispetto all'interesse del committente. Se lo psicologo agisce come braccio tecnico dell'avvocato senza chiarire questa posizione al destinatario, viola il dovere di trasparenza e indipendenza professionale.  


Il caso della donna maltrattata: analisi dei rischi metodologici


L'esempio proposto nel quesito — una donna che chiede un certificato per sostenere accuse di maltrattamento in sede penale — è paradigmatico delle insidie di questo approccio. In un procedimento penale, l'onere della prova è particolarmente rigoroso e vige il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.  


Inadeguatezza della certificazione clinica nel penale


La certificazione prodotta dopo una singola seduta non ha il rigore metodologico necessario per una valutazione del danno psichico o dell'attendibilità testimoniale. Lo psicologo forense deve seguire linee guida specifiche (come la Carta di Noto o i protocolli AIPG) che prevedono l'uso di test validati, l'analisi degli atti processuali e l'osservazione clinica ripetuta.  

Aspetto Metodologico

Certificato Clinico

Consulenza Tecnica Forense (CTP)

Raccolta dati

Anamnesi soggettiva (narrativa del paziente)

Incrocio dati clinici, test e atti processuali

Validità

Basata sulla fiducia terapeuta-paziente

Basata sulla verifica e sul dubbio metodologico

Finalità

Supporto e cura (Alleanza terapeutica)

Risposta a quesiti giudiziari (Neutralità)

Metodologia

Colloquio clinico libero

Batteria di test psicometrici e scoring

 

Utilizzare un certificato clinico in questo contesto significa esporre la donna al rischio di contro-perizie che smantelleranno facilmente la validità scientifica dell'attestazione, dipingendo lo psicologo come un professionista non obiettivo o incompetente in materia di psicologia giuridica.  


Responsabilità penale e civile del professionista psicologo


La scelta di emettere certificazioni per uso forense in modo superficiale o compiacente espone lo psicologo a gravi conseguenze legali.


Falsità ideologica in certificati (Art. 481 CP)


Il professionista che attesta falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità incorre nel reato di falso ideologico. La Cassazione ha stabilito che commette falso il medico (e per estensione lo psicologo) che rilascia un certificato basandosi solo sulle dichiarazioni del paziente senza aver eseguito un accertamento diretto ed obiettivo della condizione clinica dichiarata. Se lo psicologo scrive "la signora è vittima di maltrattamento" invece di "la signora riferisce di essere vittima", sta compiendo un'attestazione di fatto che non ha il potere di accertare, rischiando l'incriminazione penale.  


Responsabilità civile e risarcimento danni


Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro e può essere chiamato a risarcire i danni causati da una certificazione errata o superficiale. Se un provvedimento del giudice viene influenzato da una relazione tecnica errata, il soggetto danneggiato (ad esempio, il padre che perde l'affidamento a causa di un certificato emesso senza il suo consenso o senza una valutazione metodologicamente corretta) può agire in sede civile contro lo psicologo.  


La prospettiva dell'avvocato: lealtà e dovere di verità


Anche per l'avvocato, la prassi di surrogare la CTP con certificati clinici comporta rischi deontologici. Il Codice Deontologico Forense impone il dovere di evitare attività incompatibili e di agire con lealtà e correttezza verso le istituzioni forensi.  


Articolo 50 del Codice Deontologico Forense: Dovere di verità


L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o documenti che sappia essere falsi. Sebbene l'avvocato non sia il garante della verità del cliente, l'induzione di un professionista a rilasciare un certificato parziale o metodologicamente scorretto può configurare un comportamento contrario al decoro professionale. Inoltre, l'avvocato ha il dovere di competenza e deve prospettare al cliente la necessità di integrare l'assistenza con consulenti tecnici adeguati quando la materia richiede competenze specifiche (Art. 14 CDF).  


Procedura disciplinare e sanzioni per lo psicologo


L'inosservanza del Codice Deontologico comporta l'apertura di un procedimento disciplinare presso l'Ordine territoriale di appartenenza.  


Le fasi del procedimento


  1. Segnalazione/Esposto: Chiunque ritenga che un professionista abbia violato il Codice può presentare segnalazione, allegando documentazione (certificati, fatture, e-mail).  

  2. Istruttoria Preliminare: La Commissione Deontologica valuta la fondatezza dell'esposto, richiedendo memorie difensive al professionista.  

  3. Apertura del Procedimento: Se l'ipotesi di violazione sussiste, il Consiglio dell'Ordine delibera l'apertura del procedimento formale.  

  4. Decisione: Il Consiglio può deliberare l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione.  


Tabella delle sanzioni disciplinari (Legge 56/89)

Sanzione

Natura

Esempio di applicazione forense

Avvertimento

Contestazione della mancanza e richiamo ai doveri

Pubblicità non conforme o violazione lieve di procedure burocratiche.

Censura

Biasimo formale (può essere pubblico)

Rilascio di relazione su minore con consenso di un solo genitore.

Sospensione

Divieto di esercitare (fino a 1 anno)

Gravi violazioni dell'autonomia, uso improprio di strumenti, recidiva.

Radiazione

Espulsione dall'Albo professionale

Condanna penale grave (omicidio, abuso), danno gravissimo alla dignità professionale.

 

La radiazione di diritto avviene quando l'iscritto viene condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.  


Conclusioni: L'insostenibilità della prassi surrogata


In conclusione, la prassi di sostituire la consulenza tecnica con certificati clinici o testimonianze coatte dello psicologo curante non è legalmente strutturata per reggere il vaglio critico del processo italiano. Sebbene tecnicamente "fattibile" nel senso che un avvocato può depositare qualsiasi carta, la sua efficacia probatoria è minima e i rischi per i professionisti coinvolti sono massimi.

Lo psicologo che accetta di prestarsi a questa operazione viola il principio di competenza e di autonomia, esponendosi a sanzioni disciplinari e denunce penali per falso. L'avvocato, d'altro canto, fornisce una difesa tecnicamente debole, poiché un certificato non può resistere al contraddittorio di una CTP avversaria o alle osservazioni critiche di un CTU.

L'ordinamento italiano, attraverso la giurisprudenza della Cassazione e le linee guida del CNOP, ha costruito un sistema di protezione che valorizza la specializzazione forense. Il tentativo di bypassare i costi della giustizia attraverso la "certificazione-scusa" finisce per danneggiare proprio i soggetti più vulnerabili, come le donne vittime di violenza o i minori contesi, privandoli di una prova tecnica solida e scientificamente fondata che è l'unica in grado di orientare correttamente la decisione del magistrato.  

La corretta prassi forense impone dunque una netta separazione: lo psicologo clinico cura, lo psicologo forense valuta. Chi tenta di fondere questi ruoli per convenienza economica compie un atto contrario alla scienza, alla legge e all'etica professionale.

 
 
 

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dott. Daniele Russo

Psicologo Clinico & Forense

Consulente Tecnico

 

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