Ruolo, Diritti e Limiti del CTP Psicologo nelle Operazioni Peritali in Italia
- dottdanielerusso
- 6 dic 2025
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Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) è l’esperto nominato da una parte in un procedimento giudiziario (civile o penale) per affiancare i propri legali su questioni tecniche (in questo caso, psicologiche). Si contrappone al Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in ambito civile – ovvero l’ausiliario del giudice incaricato per la perizia – o al Perito nominato dal giudice in ambito penale. Di seguito analizziamo dettagliatamente il ruolo del CTP psicologo, distinguendo ambito civile e ambito penale, con riferimenti normativi (Codice di procedura civile, c.p.c., e Codice di procedura penale, c.p.p.), giurisprudenza e linee guida professionali (CNOP, ordini regionali, associazioni). Verranno evidenziati i diritti del CTP durante le operazioni peritali condotte dal CTU/perito e i limiti e doveri a cui deve attenersi, inclusi i casi particolari (perizie su minori, valutazioni di capacità genitoriale in civile, imputabilità e capacità di intendere e volere in penale). Infine, si esaminano le violazioni frequenti del ruolo del CTP da parte dei CTU/periti e gli strumenti di tutela a disposizione del CTP.
Il CTP nel Procedimento Civile
Nel processo civile italiano, il giudice quando necessita di competenze tecniche nomina un CTU (tipicamente psicologo forense in questioni psicologiche) ai sensi dell’art. 61 c.p.c. e seguentistudiocataldi.it. Ciascuna parte del giudizio ha facoltà di nominare un consulente tecnico di parte di propria fiducia (CTP) dopo la nomina del CTU, entro il termine fissato nell’ordinanza di nomina del CTUstudiocataldi.itstudiocataldi.it. La nomina va depositata in cancelleria indicando i recapiti del CTP, cosicché il CTU (o la cancelleria) possa convocarlo all’inizio delle operazioni peritalistudiocataldi.itstudiocataldi.it. Tale termine di nomina è generalmente considerato ordinatorio (non perentorio), sicché la parte può ancora nominare il proprio CTP finché non inizino effettivamente le operazioni peritalistudiocataldi.it. In ogni caso, la previa nomina di un CTU da parte del giudice è presupposto necessario per l’esercizio della facoltà di nomina del CTP (Corte Cost. n. 124/1995) – dunque in un processo civile senza CTU non vi è un CTP “ufficiale” inserito nel procedimento (resta però la facoltà della parte di produrre consulenze di parte come mere allegazioni tecniche).
Poteri e diritti del CTP civile: Il CTP svolge un ruolo di controllo e supporto tecnico nell’interesse della parte che lo ha incaricatostudiocataldi.itstudiocataldi.it. Egli assiste la parte e il suo avvocato nella comprensione degli aspetti tecnici (es. test psicologici, valutazioni cliniche) e verifica la correttezza dell’operato del CTUstudiocataldi.it. In base alla legge, il CTP civile gode dei seguenti diritti fondamentali:
Assistere a tutte le operazioni peritali: ha diritto di essere presente mentre il CTU esegue indagini, colloqui, test, visite, ecc. studiocataldi.it. Per garantire ciò, il CTU è tenuto a comunicare con congruo preavviso a tutte le parti (e quindi ai CTP) il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali (art. 90 disp. att. c.p.c.)studiocataldi.it. Eventuali attività successive vengono comunicate ai presenti senza formalità (art. 90 ult. co. disp. att. c.p.c.). Una consulenza tecnica d’ufficio svolta senza coinvolgere o avvisare le parti è gravemente irregolare e può essere dichiarata nulla per violazione del contraddittorioavvocatocivilista.net.
Intervenire nel contraddittorio tecnico: durante lo svolgimento della CTU, il CTP può presentare al CTU osservazioni, richieste e istanze, sia verbalmente che per iscrittoopl.itstudiocataldi.it. L’art. 194 c.p.c. sancisce infatti che le parti, a mezzo dei loro consulenti tecnici, possono rivolgere osservazioni e istanze al CTU in qualunque fase dell’indagineopl.it. Questo implica che il contributo del CTP non deve limitarsi a una relazione scritta finale, ma si esplica con una presenza attiva e costante durante tutta la consulenzaopl.itopl.it. Il CTU ha l’obbligo di valutare adeguatamente le osservazioni dei CTPstudiocataldi.it, anche se non è tenuto a recepirle tutte nella propria relazione finale. Il CTP può anche proporre al CTU di svolgere specifiche indagini o approfondimenti (es. somministrare un certo test, sentire una determinata persona)opl.itopl.it. Ogni richiesta o riserva significativa del CTP andrebbe verbalizzata e, in caso di diniego da parte del CTU su una questione rilevante, il CTP può chiederne menzione nella relazione o sollevare la questione al giudice.
Partecipare alle udienze relative alla CTU: se il CTU viene convocato in udienza (ad es. per il giuramento o per chiarimenti), il CTP ha facoltà di partecipare e, previa autorizzazione del giudice, può esporre le proprie osservazioni o chiarire aspetti tecnicistudiocataldi.it. L’art. 201 c.p.c. comma 2 prevede infatti che il consulente di parte possa intervenire alle udienze in cui interviene il CTU per svolgere osservazioni, con il permesso del giudicestudiocataldi.it.
Accesso agli atti e ai dati peritali: il CTP può esaminare la documentazione tecnica utilizzata dal CTU e richiedere copia dei verbali delle operazioni peritali. In genere, se ci sono registrazioni audio/video dei colloqui peritali, può chiederne copia tramite il proprio avvocato, ove ciò sia motivatoopl.itopl.it. Inoltre, il CTU dovrebbe condividere con i CTP l’impostazione dell’indagine e gli eventuali protocolli di test psicodiagnostici utilizzati. Ad esempio, in alcune prassi forensi consolidate (protocolli tribunali), al termine delle operazioni viene organizzato un incontro di “confronto tecnico” in cui il CTU illustra i risultati ai CTP, fornendo copia dei test psicologici e dei dati raccolti, così da garantire un contraddittorio pieno prima della relazione finaletribunale-milano.giustizia.itordineavvocatimilano.it.
Relazione di parte e valore probatorio: il CTP in sede civile di solito redige una relazione tecnica di parte (osservazioni scritte) dopo aver esaminato la bozza o la relazione finale del CTU. Tale relazione serve a evidenziare punti di dissenso o elementi a favore della parte assistita. Tuttavia, è importante notare che la consulenza di parte non ha valore di prova autonoma: essa costituisce una mera allegazione difensiva di natura tecnica, liberamente valutabile dal giudicestudiocataldi.it. In altre parole, le conclusioni del CTP non vincolano il giudice e non equivalgono a una perizia ufficiale, ma servono a orientare le contestazioni tecniche verso la CTU. La giurisprudenza ha anche chiarito che eventuali ammissioni di fatti sfavorevoli contenute nelle dichiarazioni di un CTP non hanno valore di confessione per la parte che lo ha nominato (Cass. civ. n. 19189/2003)studiocataldi.it. Infine, eventuali scritti difensivi del CTP (memorie, note) devono essere comunicati anche alla controparte; in difetto, il CTU può legittimamente ignorarlistudiocataldi.it (come previsto dall’art. 90 disp. att. c.p.c., a tutela del contraddittorio).
Limiti e doveri del CTP civile: Sebbene il CTP operi nell’interesse della parte che lo ha scelto, il suo ruolo è comunque disciplinato da norme e principi deontologici che ne delimitano l’azione:
Il CTP non sostituisce il CTU né può svolgere una perizia parallela ufficiale. Egli assiste alle operazioni condotte dal CTU, ma non può di propria iniziativa condurre esami sulla persona perizianda durante la CTU, né somministrare test in autonomia durante le operazioni peritali (ciò sovrapporrebbe e invaliderebbe il lavoro del CTU)opl.itopl.it. Il suo compito è osservare e, semmai, suggerire al CTU ulteriori approfondimenti, non dirigere l’indagine.
Il CTP non può interrogare direttamente le persone esaminate dal CTU (per esempio, non può intervistare direttamente un minore o un genitore durante i colloqui condotti dal CTU). Può semmai proporre al CTU alcune domande da porre o temi da esplorare, ma spetta al CTU condurre i colloqui. In generale, il CTP non deve intervenire in modo da turbare l’esame: le sue osservazioni durante le sessioni devono essere discrete e, se possibile, rivolte al CTU (oppure annotate per poi essere formalizzate). Le linee guida sottolineano che le domande o interventi del CTP devono essere adeguati per qualità, quantità e tempismo, rispettosi del contesto clinico (evitando interruzioni indebite); in caso di osservazioni complesse, è consigliabile presentarle per iscritto al CTU affinché siano messe a verbaleopl.itopl.it.
Il CTP non può esaminare persone o minori al di fuori della consulenza disposta dal giudice. In ambito civile, ciò è particolarmente rilevante nei procedimenti su minori (affidamento, adozione, ecc.): vige un preciso divieto deontologico per lo psicologo CTP di incontrare o valutare privatamente il minore oggetto della CTUopl.it. Ad esempio, se un genitore incarica un CTP in una causa di affidamento, lo psicologo CTP non può fare colloqui clinici o test al bambino per proprio conto, né prima né durante la CTU, poiché ciò violerebbe il principio per cui il minore deve essere valutato in modo unitario e neutrale solo dal CTU (ed eviterebbe duplicazioni traumatiche per il minore). Questo divieto è sancito dal Codice Deontologico degli Psicologi (artt. 31 e 11) e dalle linee guida professionali, che impongono di tutelare il superiore interesse del minore sopra ogni cosaopl.it.
Il CTP deve astenersi dal “preparare” la parte ai test o colloqui. Ogni tentativo di coaching è eticamente scorretto: ad esempio, lo psicologo CTP non può consigliare il genitore o il soggetto valutando su quali risposte dare nei test di personalità o nei colloqui, nel tentativo di alterare l’esitoopl.itopl.it. Ciò violerebbe il dovere di lealtà processuale e le norme deontologiche, oltre a poter inficiare la validità dei risultati.
Il CTP rispetta la metodologia concordata e i tempi della CTU. Non può dilatare artificiosamente i tempi chiedendo continuamente rinvii o nuove analisi irrilevanti: eventuali comportamenti ostruzionistici possono essere censurati dal giudice. In genere, se il CTP decide di non presenziare a qualche atto peritale (ad es. per ragioni di opportunità, come evitare tensioni in un colloquio particolarmente delicato), egli non può poi dolersi dell’assenza: in quei casi è prassi che il CTU proceda magari videoregistrando l’operazione non assistita, proprio per tutelare il contraddittorioopl.it.
Sul piano deontologico, il CTP psicologo deve mantenere indipendenza e obiettività professionale. Pur essendo scelto e pagato dalla parte, non deve trasformarsi in un mero “megafono” delle tesi del clienteblog.marcopingitore.itblog.marcopingitore.it. Il Codice Deontologico impone (art. 6) che lo psicologo accetti solo condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale né il rispetto delle regole eticheblog.marcopingitore.it. Ciò significa, ad esempio, che il CTP non deve adattare le proprie conclusioni alle esigenze dell’avvocato o della parte se queste contraddicono l’evidenza tecnica. Le buone prassi (es. Protocollo di Milano 2012 recepito da Ordine Psicologi Lombardia) raccomandano che “i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all’interesse preminente del minore, rispetto a quello del proprio cliente”, contribuendo in modo critico a garantire che il CTU operi con metodologia corretta ed equilibrio tra le partiblog.marcopingitore.it. Il CTP dovrebbe sì “supportare” la parte, ma non diventare fazioso: la sua consulenza deve essere un parere tecnico-scientifico pro veritate, redatto senza ingerenze e con rigoreblog.marcopingitore.itblog.marcopingitore.it. Ad esempio, è considerato gravemente scorretto che il CTP permetta al cliente o al legale di modificare la bozza della propria relazione di parte: tale condotta viola l’autonomia e la deontologia professionaleblog.marcopingitore.itblog.marcopingitore.it.
Infine, valgono anche per il CTP gli obblighi generali di riservatezza e correttezza: egli non deve divulgare informazioni sensibili apprese durante la CTU (se non nell’ambito processuale previsto), né porre in essere condotte scorrette verso i colleghi. È espressamente vietato, ad esempio, che il CTP effettui registrazioni occulte di colloqui o incontri peritaliopl.it. Qualsiasi registrazione deve essere preventivamente concordata e nota (spesso è il CTU stesso eventualmente a registrare con consenso informato delle parti, proprio per garantire trasparenza). Anche i rapporti tra CTP e CTU e tra i CTP di parti opposte devono improntarsi al reciproco rispetto professionaleopl.it, evitando conflitti personali che possano nuocere all’indagine.
CTP nelle Consulenze su Minori e Capacità Genitoriale (Ambito Civile)
Un’attenzione particolare va riservata al ruolo del CTP psicologo nelle CTU in materia di famiglia e minori (affidamento dei figli, idoneità genitoriale, adozioni, tutela minori). In questi procedimenti civili, la tutela del minore impone alcune prassi speciali e limitazioni aggiuntive per i consulenti di parte, spesso formalizzate in linee guida e protocolli tra tribunali, ordini professionali e avvocati.
Come accennato, il CTP non può incontrare privatamente il minore oggetto di valutazioneopl.it. L’esame psicologico del bambino va svolto esclusivamente dal CTU (spesso uno psicologo o neuropsichiatra infantile nominato dal giudice), in un ambiente quanto più sereno possibile e al riparo da pressioni. La presenza fisica dei CTP durante i colloqui con il minore è spesso sconsigliata per evitare di intimidire o condizionare il bambino; tuttavia deve comunque essere garantito il controllo tecnico: tipicamente, il CTU registra in audio/video i colloqui col minore e mette immediatamente a disposizione dei CTP le registrazioni per un confronto “a caldo”avvocatipersonefamiglie.it. In alcuni casi, si adottano soluzioni come il vetro unidirezionale o il circuito chiuso: i CTP osservano da un’altra stanza l’audizione del minore, comunicando con il CTU via citofono se necessarioavvocatipersonefamiglie.it. Il Protocollo per le CTU famiglia e minori del Tribunale di Milano (2021), ad esempio, prevede che di regola l’esame del minore si svolga senza i CTP in stanza, salvo diversa richiesta, ma contestualmente obbliga il CTU a consegnare ai CTP la videoregistrazione subito dopo il colloquio per garantire il contraddittorioavvocatipersonefamiglie.itavvocatipersonefamiglie.it. In ogni caso, l’audizione del minore deve svolgersi nel modo meno invasivo e più tutelante possibile: il CTU concorda in anticipo tempi e modalità, e i CTP devono astenersi da qualunque comportamento che possa aumentare lo stress sul bambino. Tutti i consulenti, inoltre, hanno il dovere etico di considerare “il superiore interesse del minore come bene superiore”opl.it durante l’intera consulenza: ciò significa, ad esempio, che il CTP non dovrebbe spingere per attività valutative aggiuntive se non strettamente necessarie (per non gravare ulteriormente il minore), e dovrebbe scoraggiare il proprio cliente adulto dall’assumere atteggiamenti che confliggano con il benessere psicologico dei figli.
Nelle CTU sulle capacità genitoriali o nelle vicende di alta conflittualità familiare, al CTP psicologo è spesso richiesto un ruolo delicato di “filtro”: oltre a vigilare sulla correttezza della perizia, il consulente di parte può aiutare il genitore assistito a comprendere i risultati emersi e ad accettare eventuali soluzioni orientate al bene del minoreblog.marcopingitore.itblog.marcopingitore.it. Le linee guida (es. CNOP, ordini regionali) incoraggiano il CTP a promuovere, per quanto possibile, la cooperazione del proprio cliente con le indicazioni emerse dalla CTU, anziché alimentare il conflitto. Naturalmente, il CTP deve evidenziare al CTU e al giudice eventuali errori o bias nella consulenza che possano danneggiare ingiustamente il suo cliente, ma sempre entro i confini di un confronto tecnico leale. Ad esempio, se il CTU omettesse di considerare alcuni elementi favorevoli al genitore assistito, il CTP li segnalerà formalmente (magari tramite memoria tecnica) assicurandosi di comunicarli anche alla contropartestudiocataldi.it, così che il CTU possa valutarli. Se il CTU dovesse violare le procedure (ad es. omettendo di ascoltare un minore che avrebbe dovuto ascoltare, o assumendo informazioni da terzi all’oscuro dei CTP), il CTP può farlo rilevare al giudice: la Cassazione ha ritenuto irrituale e potenzialmente causa di nullità, ad esempio, l’utilizzo da parte del CTU di materiale fornito solo da una parte senza farlo vedere al consulente dell’altraprofessionegiustizia.itprofessionegiustizia.it.
Nei casi civili di valutazione dell’incapacità (es. interdizione, amministrazione di sostegno, valutazione di adulti incapaci) – contesti in cui un adulto è oggetto di perizia psicologico-psichiatrica – il ruolo del CTP è simile: egli tutela gli interessi della parte (spesso la persona di cui si discute la capacità), assicurandosi che il CTU applichi strumenti affidabili e tenga conto di tutti i dati clinici. Qui non vi sono minori di mezzo, ma restano valide le regole generali: il CTP può assistere a eventuali esami cognitivi o colloqui diagnostici svolti dal CTU sull’interessato, e certamente fornire la propria interpretazione tecnica (ad esempio contestando una diagnosi di demenza se ritiene che non vi siano sufficienti elementi). Anche qui vale il contraddittorio tecnico continuo: ogni atto peritale va condiviso. Ad esempio, se il CTU dispone una visita neurologica o un test specifico, i CTP dovrebbero essere informati e messi in grado di partecipare. La giurisprudenza civile sottolinea costantemente che il principio del contraddittorio si estende alla consulenza tecnica, la quale deve svolgersi con la costante interlocuzione fra CTU e consulenti di parteopl.itopl.it. Questo principio, sancito anche dall’art. 111 della Costituzione (giusto processo)opl.it, rende la CTU nulla se conduce accertamenti a insaputa o senza possibilità di intervento delle parti. Ad esempio, un’ordinanza della Cassazione ha ribadito la nullità della CTU svolta senza aver avvisato le parti dell’inizio delle operazioniavvocatocivilista.net. In sintesi, il CTU civile ha ampi poteri di indagine, ma “l’unico limite” alla loro ampiezza è il rispetto del contraddittorioit.linkedin.com.
Il CTP nel Procedimento Penale
In ambito penale la figura analoga al CTU è il Perito del giudice, disciplinato dagli artt. 220 e seguenti c.p.p. Quando il giudice dispone una perizia (ad es. per valutare l’imputabilità di un soggetto, la sua capacità di intendere e volere, o per accertare la capacità genitoriale in un procedimento penale minorile, ecc.), contestualmente invita le parti a nominare eventuali consulenti tecnici di fiducia (art. 225 c.p.p.)filodiritto.com. Il pubblico ministero e le parti private (imputato, parte civile) hanno diritto di nominare propri CTP in numero non superiore a quello dei periti del giudicefilodiritto.com. Di regola c’è un solo perito, quindi ciascuna parte può designare un consulente (talvolta due se autorizzati, ad es. uno psicologo e un medico). Se l’imputato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (non abbiente), ha diritto a un consulente tecnico gratuito a carico dello Statofilodiritto.com, così da non essere privato di assistenza tecnica.
È importante notare che, nel processo penale, anche il PM è parte e spesso nomina un proprio consulente in perizie complesse (es. un consulente psicologo per seguire la valutazione dell’imputabilità richiesta dalla difesa, o viceversa). Dunque, i consulenti tecnici possono trovarsi su fronti opposti: tipicamente uno della difesa e uno dell’accusa, ciascuno con il ruolo di controllare l’operato del perito e di evidenziare elementi favorevoli alla parte che rappresenta.
Diritti del CTP penale durante la perizia: Gli artt. 225 e 230 c.p.p. delineano i poteri del consulente tecnico di parte in ambito penale, che presentano analogie con il civile ma anche alcune peculiarità:
Partecipare al conferimento dell’incarico: i CTP hanno diritto di presenziare all’udienza o atto in cui il giudice conferisce l’incarico al perito. In tale sede (di solito un’udienza incidente probatorio o un’udienza ad hoc), il giudice formula i quesiti da porre al perito, dopo aver sentito il perito stesso, i consulenti di parte, il PM e i difensori presenti (art. 226 comma 2 c.p.p.)filodiritto.com. Ciò significa che già nella definizione dell’oggetto della perizia, il CTP può intervenire proponendo integrazioni o chiarimenti sui quesiti. Inoltre, al momento del giuramento del perito, i consulenti possono fare istanze al giudice.
Secondo l’art. 230 comma 1 c.p.p., i consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, di cui si dà atto a verbalefilodiritto.com. Ad esempio, se la difesa ritiene troppo generica la domanda posta al perito (“valutare la personalità dell’imputato”), il suo CTP può chiedere al giudice di precisarla meglio o di aggiungere che va accertata la capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Presenziare alle operazioni peritali: una volta iniziata la perizia, i consulenti di parte possono partecipare a tutte le operazioni svolte dal perito (colloqui con l’esaminando, somministrazione di test psicologici, raccolta anamnestica, ecc.). L’art. 230 comma 2 c.p.p. specifica che essi possono “partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve”, di cui il perito deve dare conto nella relazione filodiritto.comfilodiritto.com. Questo passaggio è cruciale: in sede penale, diversamente dal civile, la legge impone che tutte le osservazioni e riserve dei consulenti siano menzionate nella relazione peritale. Il perito del giudice, quindi, ha l’obbligo di riportare nel proprio elaborato finale le eventuali obiezioni sollevate dai CTP durante l’esame (anche se poi le confuta). Ad esempio, se il CTP della difesa obietta che un certo test non è stato somministrato secondo le linee guida, il perito dovrà riferire in perizia di tale contestazione e motivare perché la ritiene infondata (oppure accoglierla). Ciò garantisce traccia ufficiale del contraddittorio tecnico.
Accesso al materiale probatorio: il CTP penale ha diritto di visionare tutti gli atti e i documenti pertinenti alla perizia. Se il perito ottiene dal giudice l’autorizzazione a esaminare atti del fascicolo (art. 228 c.p.p.) filodiritto.com, anche i consulenti possono vederli. Inoltre, se il perito deve esaminare oggetti o luoghi (es. scena del crimine, oggetti sequestrati) i CTP possono partecipare a tali sopralluoghi o esami. In caso il consulente venga nominato dopo che le operazioni peritali sono già state compiute (ad esempio perché la perizia è stata disposta d’ufficio e la difesa nomina il proprio esperto in ritardo), l’art. 230 comma 3 c.p.p. consente comunque al CTP di esaminare le relazioni peritali già depositate e di chiedere al giudice l’autorizzazione a esaminare la persona, la cosa o il luogo oggetto della periziafilodiritto.com. Ciò permette di recuperare, per quanto possibile, la parità delle armi: ad esempio, se la difesa nomina uno psichiatra di parte dopo che il perito ha già valutato l’imputato, il consulente di difesa può chiedere di poter a sua volta visitare l’imputato o rivedere i test effettuati, prima dell’udienza, per preparare le proprie osservazioni.
Formulare osservazioni e indagini integrative: analogamente al civile, i CTP penali possono suggerire al perito di svolgere ulteriori test o approfondimenti. Per esempio, nella valutazione dell’imputabilità, il consulente della difesa può proporre un test di personalità o un esame neuropsicologico se ritiene che il perito stia trascurando un aspetto. Il perito deciderà se accogliere la richiesta; in ogni caso, il fatto che sia stata formulata e la risposta data verranno riportati in relazionefilodiritto.com. Il CTP può anche porre domande al perito durante eventuali esami collegiali: spesso, nelle perizie psichiatriche, al termine dell’incontro clinico con l’esaminando, i consulenti possono chiedere chiarimenti o di approfondire determinati argomenti col periziando (sempre tramite il perito).
Divieto di ritardare la perizia: l’art. 230 comma 4 c.p.p. avverte che la nomina e l’attività dei consulenti di parte non possono ritardare lo svolgimento della perizia o delle altre attività processualifilodiritto.com. Questo significa che il procedimento penale non deve subire stalli ingiustificati a causa di dilazioni richieste dai consulenti. Ad esempio, il consulente non può pretendere pause eccessive nelle operazioni per avere più tempo di prepararsi, né l’assenza del CTP può bloccare la perizia (il perito andrà avanti se il consulente non si presenta, purché sia stato avvisato). Ovviamente un minimo di coordinamento è richiesto: il perito comunicherà ai consulenti date e orari degli esami (art. 229 c.p.p. impone al perito di indicare giorno, ora e luogo di inizio operazioni, verbalizzati dal giudicefilodiritto.com; le eventuali sedute successive vengono comunicate ai presenti, magari anche via PEC). Ma una volta fissati, i termini vanno rispettati salvo impedimenti seri.
Presentazione della consulenza di parte in giudizio: a differenza del CTU civile, nel processo penale la consulenza tecnica di parte può entrare nel processo in modo più attivo. Il CTP, infatti, una volta esaurita la perizia, può redigere una propria relazione scritta con le conclusioni dal punto di vista della parte (es. con una diagnosi alternativa, o con la confutazione punto-per-punto della perizia del giudice). Questa relazione di parte può essere depositata agli atti e il consulente può essere escusso in dibattimento. In pratica, il consulente di parte in penale viene spesso chiamato a testimoniare come esperto della parte: pur non essendo “terzo”, di fatto l’ordinamento gli consente di presentare in udienza il proprio punto di vista tecnico. Il giudice valuterà tali contributi secondo il principio del libero convincimento, tenendo conto che provengono da una parte. Dunque, similmente al civile, la consulenza di parte non è vincolante ma serve a dare basi tecniche all’argomentazione di difesa o accusa. Ad esempio, in un processo per omicidio dove la difesa eccepisce l’incapacità di intendere e volere, avremo: un perito nominato dal giudice che dà il suo parere, il PM con un consulente che magari sostiene che l’imputato è sano, e la difesa col suo consulente che invece evidenzia patologie. Tutti questi contributi tecnici vengono portati all’attenzione del giudice o della giuria, che deciderà quale ritenere più attendibile.
Limiti e obblighi del CTP penale: Anche nel penale il CTP è di parte e non ha l’obbligo di imparzialità che ha il perito. Il suo ruolo dichiarato è quello di sostenere la tesi tecnica della parte che lo ha nominato, controbilanciando la perizia d’ufficio. Tuttavia, ciò non lo esime dal rispetto di limiti procedurali e deontologici:
Innanzitutto, il CTP penale deve avere i requisiti di legge: non può essere nominato consulente chi si trovi in situazioni di incompatibilità analoghe a quelle del perito (art. 225 co. 3 richiama le condizioni dell’art. 222 c.p.p.)filodiritto.com. Ad esempio, non può fare da consulente chi sia minorenne o interdetto, o chi abbia già partecipato al processo come testimone, o chi versi in conflitto di interessi. Ciò garantisce che il consulente abbia una minima affidabilità e non coincida con altri ruoli processuali.
Durante l’esecuzione della perizia, il CTP non può interagire direttamente con il periziando se non attraverso il perito. Analogamente al civile, non deve intromettersi con domande dirette all’esaminando senza autorizzazione. Se, poniamo, si svolge un colloquio peritale con un imputato, il consulente di parte lo assiste ma non deve improvvisare un contro-interrogatorio psicologico: formulerà semmai le sue domande al perito, il quale – se le ritiene pertinenti – le rivolgerà all’esaminando. Il CTP non può somministrare test separatamente all’imputato durante la perizia ufficiale, né tantomeno influenzarlo in corso d’opera (questo costituirebbe violazione grave, potendo configurare persino intralcio alla giustizia se alterasse gli esiti peritali volontariamente).
Diversamente dal civile, nel procedimento penale il consulente di parte può avere l’opportunità (soprattutto per la difesa) di esaminare il proprio assistito fuori dal procedimento, prima o durante il processo, allo scopo di preparare la strategia difensiva. Ad esempio, se un imputato è accusato di reato ma sostiene di avere problemi mentali, la difesa può incaricare uno psicologo/psichiatra come consulente per valutarlo privatamente e redigere una relazione da produrre in giudizio. Questa consulenza di parte extra-peritale è ammessa (art. 233 c.p.p. disciplina le consulenze “fuori dai casi di perizia”brocardi.it). L’art. 233 c.p.p. infatti prevede che “quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare fino a due consulenti tecnici”brocardi.it, i quali possono compiere accertamenti in proprio (ad es. esaminare cose sequestrate su autorizzazione del giudicefilodiritto.com) e riferire al giudice. Anche se la perizia è stata disposta, nulla vieta che la difesa affianchi alla perizia ufficiale una indagine psicologica parallela sul proprio assistito, i cui risultati potrà presentare come memoria o far confluire nelle osservazioni di parte. Tuttavia, va tenuto presente il codice deontologico: uno psicologo che esamina clinicamente l’imputato per la difesa deve comunque farlo con metodologie valide e senza travisare i risultati. Inoltre, se il periziando è detenuto, il consulente avrà bisogno di autorizzazione del giudice per incontrarlo in carcere (di solito concessa).
Come per il civile, il CTP penale non può violare la riservatezza: ad esempio, non può divulgare agli organi di stampa il contenuto della perizia o delle operazioni cui assiste (specie se coperte da segreto durante le indagini). Deve inoltre rispettare eventuali disposizioni del giudice sullo svolgimento protetto di accertamenti: ad esempio, nelle perizie su reati sessuali con minorenni, spesso l’audizione del minore è condotta in incidente probatorio senza la presenza diretta dell’imputato, e i consulenti assistono dietro un vetro o in video-collegamento, per tutelare la vittima. In tali situazioni il consulente aderisce alle cautele stabilite e potrà poi fare osservazioni per iscritto o a verbale tramite il giudice che conduce l’atto.
Sul piano etico e metodologico, anche il CTP penale psicologo deve agire con competenza e onestà intellettuale. Il CNOP e varie associazioni (es. AIP forensic) sottolineano che lo psicologo forense, pure quando operi per la difesa o l’accusa, deve mantenere l’obiettività scientifica. Ciò significa, ad esempio, che non dovrebbe omettere volontariamente elementi scomodi nella propria analisi o travisare i test per avvantaggiare il cliente: il suo parere tecnico, pur orientato in favore della parte, deve poter essere sostenuto con rigore davanti al contraddittorio (anche sotto controesame in dibattimento). Il Codice Deontologico art. 6 già citato (autonomia professionale) si applica anche qui: il consulente non può accettare pressioni dall’avvocato per alterare una conclusione tecnicablog.marcopingitore.itblog.marcopingitore.it. Se, ad esempio, la perizia del giudice conclude che l’imputato era capace di intendere e volere, il consulente della difesa potrà criticare metodologia e conclusioni del perito, ma solo sulla base di solide argomentazioni tecniche, non inventando patologie inesistenti. Allo stesso modo, il consulente del PM dovrà evitare di amplificare artificialmente gli elementi a sfavore dell’imputato: il suo ruolo è sostenere l’accusa, ma entro i confini dei dati oggettivi (altrimenti la sua consulenza perderà credibilità anche agli occhi del giudice). In pratica, in ambito penale ancor più che nel civile, vi è uno scenario di confronto tra perizie contrapposte, per cui la credibilità professionale del consulente è fondamentale. Un CTP che dovesse scadere nel palese pregiudizio rischierebbe di vedere il proprio parere svalutato.
In merito a minori nel processo penale, possono verificarsi due situazioni: il minore in quanto autore di reato (imputato minorenne) oppure in quanto persona offesa/testimone (es. minore vittima di abuso). Nel primo caso (processo penale minorile), la perizia psicologica può servire a valutare la personalità del minorenne, la sua capacità di intendere e volere o la pericolosità sociale. Qui il minorenne ha un difensore e può avere un consulente di parte (spesso uno psicologo forense minorile) che lo assiste. Le regole sono simili: il consulente affianca l’imputato minorenne e vigila sull’operato del perito nominato dal tribunale per i minorenni. Data la particolare delicatezza, il consulente dovrà far valere con forza il principio del superiore interesse del minore: se ritenesse che certe tecniche peritali sono inadatte (perché troppo stressanti per il ragazzo), lo segnalerà subito.
Nel secondo caso (minore vittima/testimone), spesso l’audizione avviene mediante incidente probatorio con un esperto (psicologo o psichiatra) incaricato come ausiliario per raccogliere la testimonianza in modo protetto. I consulenti di parte (dell’accusa e della difesa) generalmente assistono dietro uno specchio o in videoconferenza e possono proporre domande attraverso il giudice o l’esperto. Devono anche qui astenersi da qualunque azione che rechi trauma al minore.
In alcune circostanze può essere disposta una perizia sulla credibilità del minore o sul danno psichico subito: anche in tali perizie, ad esempio in un processo per abuso, il consulente della difesa ha diritto di presenziare alla valutazione clinica della vittima, pur con tutti i tattili accorgimenti (spesso queste perizie si svolgono in ambiente protetto, magari con registrazione video; il consulente di parte difficilmente interverrà durante i colloqui con la vittima, ma potrà poi redigere una relazione contestando le conclusioni del perito su attendibilità, PTSD, ecc.).
In tutti questi frangenti, le linee guida deontologiche per lo psicologo forense (ad es. la “Carta di Noto” per l’ascolto dei minori vittime) valgono sia per il perito sia per i consulenti: il fine ultimo deve rimanere la tutela psicologica del minore e la ricerca della verità, evitando suggestioni o pressioni indebite.
In sintesi, il CTP psicologo in sede penale funge da garante tecnico di parte. Egli non è un ausiliario “neutro” del giudice, ma un soggetto di parte che difende una certa posizione tecnico-scientifica nell’interesse del proprio cliente. Ciò è chiaramente riconosciuto: “il CTP non è un organo di garanzia imparziale, né un’istituzione neutrale: il suo ruolo è quello di difendere, da un punto di vista tecnico, la parte da cui è nominato”. Allo stesso tempo, proprio perché operante in un contesto processuale, la sua attività è incardinata in norme procedurali (artt. 225-233 c.p.p.) che ne regolano la partecipazione, e in norme deontologiche che ne guidano la condotta professionale. In altri termini, essere “di parte” non autorizza il consulente a qualunque cosa: restano i confini della legge e dell’etica a delimitare fin dove può spingersi la difesa tecnica. Un buon CTP penale fornirà quindi un contributo critico robusto (ad es. evidenziando errori metodologici del perito, portando letteratura scientifica alternativa, effettuando test aggiuntivi sul proprio assistito se lecito) ma senza uscire dal seminato della correttezza professionale.
Violazioni Frequenti del Ruolo del CTP e Strumenti di Tutela
Non di rado, nella pratica forense, sorgono contrasti o irregolarità riguardanti il ruolo del CTP durante le operazioni peritali. Di seguito alcune violazioni frequenti da parte del CTU/perito e le modalità con cui il CTP può tutelarsi:
Mancata convocazione o informazione: uno degli abusi più gravi è quando il CTU (in civile) o il perito (in penale) omette di avvisare i consulenti di parte dell’inizio delle operazioni o svolge accertamenti a loro insaputa. Ciò lede frontalmente il contraddittorio. La Cassazione civile ha affermato che è nulla la CTU espletata senza alcun coinvolgimento delle parti avvocatocivilista.net. Dunque, il CTP che si vede escluso deve immediatamente, tramite l’avvocato, sollevare la questione davanti al giudice. Spesso basta un’istanza del legale che segnala la mancata comunicazione e chiede di disporre una rinnovazione della CTU: il giudice, riscontrata l’irregolarità, può ordinare al CTU di ricominciare le operazioni notificandole alle parti, oppure può nominare un nuovo consulente d’ufficio. Il CTP non ha potere diretto di interrompere le operazioni, ma può rifiutarsi di avallarle: ad esempio, se scopre che il CTU ha raccolto informazioni unilateralmente, lo farà mettere a verbale e poi contesterà la validità della CTU.
Esclusione dalle sessioni o dalle informazioni: può capitare che un CTU limiti indebitamente la presenza del CTP a certi atti (ad es. dicendo “per il test di personalità il CTP deve uscire”). In generale, non è legittimo escludere il CTP; se vi sono particolari esigenze (es. il CTU ritiene che la presenza del CTP possa inibire l’esaminando in un test), si deve trovare un accorgimento nel rispetto di tutti – ad esempio, far osservare da dietro un vetro o registrare integralmente la sessione. Il CTP che venisse allontanato contro la sua volontà dovrebbe protestare formalmente, chiedendo che sia annotato nel verbale il suo dissenso e, se necessario, interrompere l’operazione fino a comunicazione al giudice. Le linee guida consigliano che qualora, per motivi di opportunità, il CTP decida di non presenziare ad un atto (o gli venga precluso), occorre che quell’atto sia documentato (audio/videoregistrato) proprio per supplire alla mancata presenzaopl.itopl.it. Se il CTU si rifiuta di permettere sia la presenza che la registrazione, il CTP ha tutti i motivi per riferire immediatamente al giudice tale condotta. In sede penale, un perito che impedisse la partecipazione del consulente violerebbe espressamente l’art. 230 c.p.p. e l’atto peritale rischierebbe la nullità assoluta per lesione del diritto di difesa. In tali casi, la difesa può anche presentare istanza di ricusazione del perito (art. 223 c.p.p.) per comportamento parziale o scorretto.
Omissione di esame di documenti o elementi forniti dal CTP: un’altra violazione è ignorare totalmente i contributi del CTP. In civile, ad esempio, se il CTP consegna al CTU una memoria con osservazioni, il CTU dovrebbe quanto meno farla pervenire alla controparte e valutarla studiocataldi.it. Se il CTU nemmeno menziona tali osservazioni e deposita la relazione finale come se il CTP non avesse mai partecipato, la parte può eccepire che il CTU ha violato l’art. 194 c.p.c. che invece impone di considerare le istanze delle partiopl.itopl.it. La Cassazione (Sez. Un. 2022 n.3086) ha ribadito che il CTU ha ampi poteri istruttori, ma non può mai sottrarsi al confronto con le parti: il contraddittorio tecnico è un elemento portante dell’ausilio peritale it.linkedin.comit.linkedin.com. Quindi, un CTU che non recepisce né discute affatto le critiche del CTP compie un’anomalia. Tuttavia, in assenza di altri vizi, l’inosservanza di alcune richieste del CTP non sempre porta a nullità automatica – spesso diventa motivo di valutazione della attendibilità della CTU. Il CTP in tal caso tutela il proprio assistito segnalando dettagliatamente, negli atti processuali (es. comparsa conclusionale civile o note in udienza penale), tutte le istanze ignorate, così che il giudice ne tenga conto nello soppesare la consulenza d’ufficio.
Acquisizione unilaterale di informazioni: se il CTU/perito raccoglie informazioni da terzi al di fuori del contraddittorio, ad esempio parlando con familiari o altri senza che i CTP ne siano informati, questo è un vulnus procedurale. La Cassazione ha considerato irregolare e causa potenziale di nullità il fatto che un CTU avesse utilizzato materiale probatorio non negli atti di causa, acquisito senza la presenza del CTPprofessionegiustizia.itprofessionegiustizia.it. Nel caso concreto (Cass. 8406/2014), la nullità non fu dichiarata solo perché la parte che si lamentava non aveva specificato bene quale pregiudizio concreto ne fosse derivatoprofessionegiustizia.itprofessionegiustizia.it, ma la Suprema Corte confermò la rilevanza della violazione del contraddittorio. Dunque il CTP deve vigilare: se scopre che il CTU ha, poniamo, sentito privatamente il terapeuta di uno dei soggetti senza avvisare, lo contesterà. In ambito civile il giudice potrebbe disporre una integrazione di CTU sentendo anche l’altra campana; in penale, la parte lesa da quella condotta potrebbe chiedere di non utilizzare quella parte di perizia viziata.
Superamento dei limiti dell’incarico: il CTP deve anche segnalare se il CTU/perito esorbita dal mandato affidatogli. Ad esempio, in una CTU civile sulla capacità genitoriale, il CTU dovrebbe rispondere ai quesiti su quell’oggetto: se invece iniziasse a indagare fatti non pertinenti (magari facendo diagnosi cliniche non richieste o valutando terze persone non oggetto di incarico), il CTP può opporsi perché si tratta di atti extra mandatum. Anche in penale, il perito non dovrebbe investigare sui “fatti principali” del reato – che sono competenza delle parti – ma limitarsi agli aspetti tecnici ad esso pertinentiit.linkedin.comit.linkedin.com. Cassazione 2025 n.24590 ha confermato che il CTU può acquisire documentazione anche non prodotta dalle parti se serve a rispondere al quesito, ma senza invadere il terreno fattuale riservato alle parti e sempre rispettando il contraddittorioit.linkedin.comit.linkedin.com. Dunque, il CTP può richiamare all’ordine il CTU/perito se questi “deborda”: farà mettere a verbale la propria riserva circa atti non autorizzati e riferirà al giudice. Spesso basta la presenza attenta del CTP a scoraggiare il CTU dall’intraprendere iniziative improprie.
Strumenti di tutela del CTP: In caso di problemi, il CTP ha pochi poteri diretti ma può agire mediante il difensore della parte. Le linee guida suggeriscono esplicitamente che per qualsiasi controversia insorta con il CTU, il CTP debba rivolgersi al giudice tramite l’avvocatoopl.it. Quindi la prima arma è una segnalazione al giudice: nelle cause civili ciò può avvenire con un’istanza scritta o a verbale d’udienza; nel penale, col deposito di un’istanza al giudice procedente o facendo mettere a verbale durante l’atto. Ad esempio, se un CTU civile impedisce al CTP di partecipare a un colloquio, l’avvocato di quella parte potrà subito inviare un’istanza al giudice istruttore chiedendo che disponga al CTU di ammettere il consulente o, in extrema ratio, chiederne la sostituzione. Se l’episodio viene scoperto solo dopo (es. il CTU ha già depositato), si può eccepire l’invalidità della consulenza nella prima difesa utileprofessionegiustizia.it. In alcuni casi, come visto, la giurisprudenza ha annullato CTU per violazione del contraddittorio non sanataavvocatocivilista.net.
Un altro strumento è la ricusazione (nel civile non esiste formalmente per il CTU, ma si può chiedere la revoca dell’incarico; nel penale art. 223 c.p.p. consente di ricusare il perito per gravi ragioni di imparzialità). Inoltre, eventuali scorrettezze deontologiche di uno psicologo CTU o CTP possono essere segnalate agli Ordini professionali: ad esempio, un CTU psicologo che non rispetti il diritto del minore o che collabori in modo sleale potrebbe essere oggetto di procedimento disciplinare su denuncia del CTP o delle parti.
Il CTP può infine far valere le proprie ragioni nel merito: depositando la sua relazione tecnica dettagliata che evidenzia tutte le mancanze della perizia d’ufficio. Questa relazione sarà parte del fascicolo e, pur non avendo valore probatorio autonomostudiocataldi.it, fungerà da traccia per il giudice nel valutare criticamente la perizia. Ad esempio, se la CTU civile presenta conclusioni discutibili perché il CTU ha ignorato dati forniti dal CTP, quest’ultimo lo farà presente punto per punto nella sua relazione, mettendo il giudice in condizione di comprendere l’errore. Analogamente, nel penale, il CTP durante l’eventuale testimonianza potrà spiegare al giudice o alla giuria perché la perizia ufficiale non è attendibile, magari perché condotta violando protocolli (es. “il perito ha somministrato il test X senza la presenza di alcuno e senza controlli: ciò non garantisce l’attendibilità...”). In tal modo, anche se la perizia non verrà formalmente annullata, la sua forza persuasiva potrà risultare compromessa a vantaggio della parte assistita dal CTP.
In conclusione, il Consulente Tecnico di Parte psicologo svolge un ruolo fondamentale sia nel civile che nel penale: è la figura che porta la voce tecnica della parte nel procedimento, assicurando che l’accertamento peritale non sia a “senso unico” ma aperto al contraddittorio e al confronto scientifico. I suoi diritti – assistere alle operazioni, formulare osservazioni, accedere ai dati, esporre pareri – sono garantiti dalle norme (art. 201 c.p.c., art. 225 e 230 c.p.p. in primis)studiocataldi.itfilodiritto.com. I suoi limiti derivano sia dalla procedura (non interferire indebitamente, non rallentare, non travalicare il mandato tecnico) sia dalla deontologia professionale (mantenere indipendenza, veridicità scientifica, rispetto dei soggetti deboli come i minori, e collaborazione corretta)opl.itblog.marcopingitore.it. Le best practices forensi odierne, riflettute in protocolli come quello di Roma 2025 e Milano 2021, confermano l’importanza di un gioco di squadra leale tra CTU e CTP, specialmente nelle perizie psicologiche su persone. Quando tale lealtà viene meno per iniziativa del CTU, l’ordinamento predispone strumenti di reazione (nullità, sostituzione, contestazioni) che il CTP, con l’ausilio del legale, può e deve attivareopl.itavvocatocivilista.net. Allo stesso modo, al CTP è chiesto un elevato standard di professionalità: egli “non significa essere di parte, ma essere di supporto alla parte”blog.marcopingitore.it, fornendo un contributo tecnico credibile e responsabile. In definitiva, un CTP psicologo competente e integerrimo è una garanzia di qualità del processo peritale, contribuendo sia alla tutela degli interessi della parte rappresentata, sia – indirettamente – alla correttezza e completezza dell’accertamento giudiziario nel suo insieme.
Fonti normative principali: art. 61, 191-201 c.p.c.; art. 90 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 220-233 c.p.p.studiocataldi.itfilodiritto.com. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 8406/2014professionegiustizia.itprofessionegiustizia.it; Cass. civ. 26304/2020avvocatocivilista.net; Cass. civ. Sez. Un. 3086/2022it.linkedin.com; Cass. civ. 19189/2003studiocataldi.it. Linee guida e prassi: Linee guida CNOP e Ordini regionali (es. OPL) sullo psicologo forenseopl.itopl.it; Protocollo Tribunale di Milano 2021 per CTU familiariavvocatipersonefamiglie.itavvocatipersonefamiglie.it; Protocollo d’Intesa Tribunale di Roma-CNOP 2025; Codice Deontologico Psicologi Italiani, artt. 6, 11, 31opl.itblog.marcopingitore.it. In particolare, si vedano le pubblicazioni: “Il consulente tecnico di parte. Funzione e limiti” (Ordine Psicologi Lombardia)opl.itopl.it; “CTU e CTP nelle procedure di affidamento” (Osservatorio Famiglia) e contributi dottrinali sul contraddittorio tecnicoopl.itprofessionegiustizia.it. Le fonti confermano e dettagliano quanto esposto, fornendo un quadro coerente del ruolo, dei diritti e dei doveri del CTP psicologo in Italia sia nel processo civile che penale.




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